Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 134


abrogato PERDITA DI BENI CULTURALI
[1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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