Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 117


abrogato PAGAMENTO DI CANONI E CORRISPETTIVI
[1. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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