Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 108


abrogato ACCESSO AGLI ARCHIVI STORICI DEGLI ENTI PUBBLICI
[1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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