Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 21


abrogato
[1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, e' fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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