Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 98


VALIDITA' COMUNITARIA DEL PROSPETTO

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.
2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine sono validi, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
3.La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.
(Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, che ha sostituito l'intero Capo I, a decorrere dal 24 aprile 2007)

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