Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 97


OBBLIGHI INFORMATIVI

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonchè agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data della comunicazione, prevista dall'articolo 94, comma 1.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonchè ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
(Comma così sostituito dal comma 8 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94.
(Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)
(Il Capo I, comprendente in origine gli articoli da 94 a 101, già modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62 e dagli artt. 11, comma 2, e 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, è stato così sostituito con l’attuale, comprendente gli articoli da 93-bis a 101, dall’art. 3, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51)

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