Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-ter


EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (Rubrica così sostituita dal comma 5 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)

1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 – già modificato dall’art. 9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall’art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 - è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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