Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 41


CAPO II-BIS Operatività all'estero (OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR)

1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:
a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.
3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.
(Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)

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