Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 33


TITOLO III Gestione collettiva del risparmio - CAPO I Soggetti autorizzati - (ATTIVITÀ ESERCITABILI)

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
(Lettera così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
(Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
(Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.
(Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
(Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 33"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti