Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 156


RELAZIONI DI REVISIONE (Rubrica così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010)
1. [La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
(Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. [La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
(Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. [La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.
(Comma così sostituito dal comma 15 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4-bis. [Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
(Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
5. [Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile].
(Comma prima sostituito dall'art. 9.85, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, poi modificato dall'art. 3, comma 24, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 27 del 2010, e infine abrogato dal comma 21 dell'art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima del 31 ottobre 2010)
1. [La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
(Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. [La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
(Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. [La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.
(Comma così sostituito dal comma 15 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4-bis. [Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio].
(Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
5. [Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.
(Comma così sostituito dall'art. 9.85, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)]
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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