Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 155


SEZIONE VI Revisione legale dei conti (ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE) (Rubrica così sostituita dal comma 13 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

1. [Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:
a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di revisione legale sul bilancio d’esercizio e consolidato.
(Comma così sostituito dal comma 14 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. [La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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