Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 125


abrogato SEZIONE II Diritti dei soci (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SU RICHIESTA DELLA MINORANZA) (Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

[1. Gli amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse della società, deliberare di non procedere alla convocazione.
3. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, può ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
4. Se la richiesta è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l'articolo 2367 del codice civile].
(Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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