Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 10


VIGILANZA ISPETTIVA

1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
(Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'àmbito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.
(Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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