Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 9-sexies


NORME DI CONTRASTO DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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