Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 6-ter


MISURE PER IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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