Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 15


REGIME FISCALE DELLA CESSIONE DI DIRITTI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI UN ENTE SOTTOPOSTO A RISOLUZIONE A UN ENTE-PONTE (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49: REGIME FISCALE DELLA CESSIONE DI DIRITTI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI UN ENTE SOTTOPOSTO A RISOLUZIONE A UN ENTE PONTE
1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte. ]

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