Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 10


AMMISSIONE ALLA GARANZIA

1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49: AMMISSIONE ALLA GARANZIA
1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti