Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 17-quinquies


STRUMENTI BANCARI DI PAGAMENTO

1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

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