Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 13


NORME DI ATTUAZIONE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49: NORME DI ATTUAZIONE
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo. ]

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