Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 4


STRUTTURAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)
a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione (valore lordo al netto delle rettifiche);
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)
b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i “Titoli”) di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata “junior”, non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate “mezzanine”, che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata “senior” e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)
e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;
f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli senior, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49:STRUTTURAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:
a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche);
b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i “Titoli”) di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata “junior”, non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate “mezzanine”, che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata “senior” e antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;
e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;
f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.]

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