Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 7


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

[1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. uu), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”;
b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”;
b-bis) al comma 20-bis, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3. All'articolo 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2017”.
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: “Ferrovie dello Stato S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti: “Rete ferroviaria Italiana S.p.A.”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 aprile 2016”.
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

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