Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 5


PROROGHE IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DI TURISMO (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”.
1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista”, le parole: “è assicurato” sono sostituite dalle seguenti: “sono assicurati” e la cifra: “100.000” è sostituita dalla seguente: “500.000”;
b) al secondo periodo, le parole: “Dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Dal 1° gennaio 2017”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21:
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DISTRETTI TURISTICI
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”. ]

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