Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 10


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.
1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “per i soli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2016” e le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “negli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”. Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2016”.
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 2015 e 2016”.
6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: “di previsione 2013, 2014 e 2015,” sono inserite le seguenti: “e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “2016” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2017” e “2018”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
7-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: “l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”;
2) le parole: “30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;
3) le parole: “del direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'amministratore”;
4) le parole: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;
5) dopo le parole: “pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” sono inserite le seguenti: “, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,”;
6) le parole da: “31 dicembre 2012” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata”;
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“ a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti”;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
8. All'articolo 8, comma 30, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
8-ter. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “2014, 2015, 2016 e 2017”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “limitatamente al periodo 2011-2016” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente al periodo 2011-2017”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione “Dogane” del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2017 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 e, successivamente, così modificato dall’ art. 8, comma 2, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21:
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “negli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”.
4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2016”.
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 2015 e 2016”.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: “di previsione 2013, 2014 e 2015,” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,”.
8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. ]

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