Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 2-quater


PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “Per il periodo 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2013-2016”. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: “forme sostitutive” sono inserite le seguenti: “ed esclusive” e, all'ottavo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

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