Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 2-ter


RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO TERRITORIALE DEGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “Entro il 28 febbraio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2016”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

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