Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 4-ter


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI DELITTI CON FINALITÀ TERRORISTICA DI MATRICE INTERNAZIONALE

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: “Fino al 31 gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2017”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 4-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti