Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 4


PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEI MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2015 e 2016”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2016 e 2017 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 e, successivamente, così modificato dall’ art. 5, comma 10, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)
6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “30 maggio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2017”;
b) al comma 1-bis, le parole: “15 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2017”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21:
1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.
5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”. ]

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