Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 8


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
b) al comma 9-bis, le parole: “stabilito al 31 dicembre 2015” e le parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “sino al 31 dicembre 2016”;
b-bis) al comma 9-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21:
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”;
b) al comma 9-bis, le parole: “stabilito al 31 dicembre 2015” e le parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “sino al 31 dicembre 2016”.
2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”. ]

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