Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 12-ter


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMPETENZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.
2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 12-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti