Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 17


DIRIGENTI SCOLASTICI

1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 2-bis, D.L. 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2014, n. 87)
1-ter Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
[2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 218, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 218, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con i suddetti decreti direttoriali, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nell'anno 2014.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: "il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono aggiunte le seguenti: ", e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014. ]

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