Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 13


INTEGRAZIONE DELLE ANAGRAFI DEGLI STUDENTI

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 del presente articolo e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.
2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ]

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