Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 6


CONTENIMENTO DEL COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI E DEI MATERIALI DIDATTICI INTEGRATIVI (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275," e la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
b) all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
01) al comma 1, le parole: "fatta salva l'autonomia didattica" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti";
(Numero premesso dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
1) al comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione" e dopo le parole: "dei libri di testo" sono inserite le seguenti: "o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
[3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.";]
(Numero soppresso dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
(Numero aggiunto dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
RIDUZIONE DEL COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI

1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";
b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";
2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.";
3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".
2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali. ]

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