Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 10-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

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