Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 8




PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa";
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni" e dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";
d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati. ]

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