Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 1


CAPO I Disposizioni per gli studenti e per le famiglie (WELFARE DELLO STUDENTE)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
[a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
b) esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.
4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni. ]

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