Corte cost. del 1999 numero 154 (10/05/1999)


E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale, formulate dai giudici "a quibus", in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarietà funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancora più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non più ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

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