Corte cost. del 1995 numero 416 (28/07/1995)


E' costituzionalmente illegittimo l' art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato.
La riapertura e l’estensione dei termini (riferiti all’epoca dell’abuso edilizio commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi) dovuti all’art. 39 l. 23 dicembre 1994 n. 724 non contrastano con gli articoli 3, 97 e 117 cost., trattandosi di normativa eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria ed a contingenti e straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva dei fabbricati, con esclusione di una sostanziale incidenza sui poteri di controllo edilizio, dovendo restare comunque inteso che ulteriori reiterazioni di una simile disciplina, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini di riferimento degli abusi, andrebbero diversamente valutate sul piano della ragionevolezza, in funzione della perdita della giustificazione dell’eccezionalità e della natura dei valori in gioco, dal punto di vista sia dell’esigenza di repressione delle condotte, sia della tutela del territorio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Corte cost. del 1995 numero 416 (28/07/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti