Corte cost. del 1990 numero 468 (22/10/1990)


L'art. 19 comma 2 della l. 13 aprile 1988 n. 117 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della ammissibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del magistrato promossa dopo il 7 aprile 1988, data dell'efficacia abrogativa del referendum, per fatti anteriori al 16 aprile 1988, data di entrata in vigore della legge.
La l. 13 aprile 1988 n. 117, in forza dell'irretroattività sancita dall'art. 19 comma 2, non si applica ai fatti accaduti anteriormente alla data della sua entrata in vigore in alcuna sua parte, nè sostanziale nè processuale, trattandosi di un insieme organico e inscindibile, fondato su una "ratio" radicalmente innovativa del regime precedente, nel senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, risponde ora lo Stato ed in via di rivalsa il magistrato.
È inammissibile, investendo norme abrogate per chiedere di richiamarne in vigore altre ad esse collegate e parimenti abrogate, la questione di legittimità costituzionale degli art. 55 e 74 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessità dell'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, ex art. 56 comma 1 c.p.c., quale condizione di proponibilità della domanda nel giudizio di responsabilità civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonché la designazione del giudice competente da parte della Corte di cassazione ex art. 56 comma 2 c.p.c. denunciati per preteso contrasto con gli art. 3 comma 1, 25 comma 1, 97 comma 1, 101 comma 1, 104 comma 1 cost. Il sindacato di legittimità su norme abrogate è ammissibile solo quando si tratti di cancellarne gli effetti residuali. Ma sotto il profilo del diritto transitorio al fine di individuare la norma di collegamento fra due discipline succedutesi nel tempo, non è censurabile la legge che precede per non avere previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione delle norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disciplina abrogata.
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i valori di cui agli art. 101-113 cost. e prima ancora con il principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 cost. - l'art. 19 comma 2 l. 13 aprile 1988 n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, nella parte in cui, quanto ai giudizi relativi a fatti anteriori al 16 aprile 1988 e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità.

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