Corte cost. del 1990 numero 216 (19/04/1990)


Il legislatore, nel rispetto dell’art. 42 Cost. può legittimamente stabilire criteri diversi di determinazione delle indennità di espropriazione, in relazione agli scopi perseguiti dalle singole leggi ed agli interessi pubblici da contemperare; pertanto, non viola l’art. 42 Cost. cit. l’art. 5 comma 5 l. 23 luglio 1985 n. 372, il quale dispone che le indennità di espropriazione dei beni immobili della tenuta di Capocotta destinati all’ampliamento della tenuta di Castelporziano, in dotazione del Presidente della repubblica, sono determinate in base ai criteri stabiliti dall’art. 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della città di Napoli anziché in base al valore venale dei beni stabilito dall’art. 39 l. 25 giugno 1865 n. 2359, applicabile, in via generale, alle espropriazioni delle aree fabbricabili, dopo la sentenza Corte Cost. 25-30 gennaio 1980, n.5.
La cessazione degli effetti della norma sull’indennità di espropriazione, contenuta nella l. 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della città di Napoli, non comporta la cessazione di essa come fatto storico e come atto con uno specifico contenuto; pertanto legittimamente l’art. 5 23 luglio 1985 n. 372 si appropria di quel contenuto e lo assume come elemento sostanziale della normazione, immettendolo nella disciplina dell’indennità di espropriazione della tenuta di Capocotta.
L’art. 5 comma 5 l. 23 luglio 1985 n. 372 individua una categoria unitaria di beni quando conferisce la tenuta di Capocotta alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano e ad essi applica, con criterio di generalità, la stessa norma per la determinazione dell’indennità di espropriazione; pertanto, il citato art. 5 comma 5 l. n. 372 del 1985 non è in contrasto con l’art. 3 cost., per aver differenziato quei beni rispetto agli immobili esterni al complesso, ai fini dell’indennità di espropriazione.
L’art. 5 comma 5 l. 23 luglio 1985 n. 372 ha avuto il fine di unificare le tenute di Capocotta e Castelporziano in un unico insieme organico, parti di u unitario complesso forestale, assicurando la salvezza dal degrado e dall’abusivismo di una zona, considerata di particolare importanza sotto il profili naturalistico-ambientale; pertanto il citato art. 5 comma 5 della legge n. 372 del 1985 non è in contrasto con l’art. 3 cost., non trattandosi di espropriazioni disposte per finalità voluttuarie e mancanti della connotazione dell’interesse generale.

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