Corte cost. del 1988 numero 406 (07/04/1988)


Il capitale d'affranco delle enfiteusi costituite successivamente al 28 ottobre 1941, non può essere determinato in misura fissa, corrispondente all'indennità che sarebbe stata corrisposta ove i terreni fossero stati espropriati in base alle leggi di riforma agraria, non potendo tale capitale essere inferiore al valore assoluto assunto per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio dal d.l. 29 marzo 1947 n. 143, periodicamente aggiornato mediante coefficienti di aggiornamento; pertanto l'atr. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 è incostituzionale, per violazione dell'art. 42 cost., nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione, idonei a manteneree adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

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