Corte cost. del 1983 numero 223 (19/07/1983)


I proprietari di aree fabbricabili espropriati sotto il regime della l. 29 luglio 1980 n. 385 hanno interesse alla dichiarazione di incostituzionalità della detta legge, atteso che, una volta annullate le norme provvisorie, potrebbe riespandersi e diventare applicabile la precedente disciplina delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
L’omessa impugnativa della legge 25 settembre 1981 n. 535, che ha prorogato il termine stabilito dalla l. 29 luglio 1980 n. 385 per la fissazione dell’indennità definitiva di espropriazione, non dà luogo all’inamissibilità della questione di costituzionalità di quest’ultima legge, sollevata in ordine ai criteri per la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, dopo la radicale incertezza nelle prospettive del legislatore circa la determinazione dell’indennità definitiva.
La dichiarazione di incostituzionalità degli art. 1 comma 1 e 2 l. 29 luglio 1980 n. 385, nonché dell’articolo unico l. 25 settembre 1981 n. 535, comporta, ai sensidell’art. 7 l. 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3, 4 e 5 dell’art. 3 legge n. 385 cit. e delle leggi in proroga 29 luglio 1982 n. 481 e 23 dicembre 1982 n. 943.
La l. 29 luglio 1980 n. 385 ha reintrodotto, sia pur sulla base di un titolo formalmente diverso, gli stessi criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio dichiarati costituzionalmente illegittimi.
L’indennizzo che il comma 3 dell’art. 42 42 cost. garantisce al proprietario di un bene sottoposto a procedimento ablativo può non essere equivalente al valore di mercato, ma deve comunque assumere la natura di ristoro serio e tale da non ledere il principio costituzionale di eguaglianza.
La l. 29 luglio 1980 n. 385, che stabilisce le forme e la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione delle aree fabbricabili, si applica solo ai procedimenti espropriativi in corso e non a quelli già definiti.
Non sussiste un interesse attuale dei proprietari alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1 comma 4 l. 29 luglio 1980 n. 385 nella parte in cui prevede la corresponsione di eventuali interessi legali fra l’acconto e la somma liquidata a titolo di indennità definitiva di espropriazione, poiché non potendo essere ancora determinata l’indennità definitiva nessuna pretesa le parti attrici possono fae valere in ordine agli interessi.

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