Corte cost. del 1979 numero 55 (04/07/1979)


La questione di legittimità costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio a quo, dal momento che la disposizione impugnata disciplina la successione dei genitori al figlio naturale, laddove nel giudizio di merito nessun soggetto appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato all'eredità, unico successibile ex lege essendo, alla stregua della normativa vigente, lo Stato. (Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., dell'art. 578 cod. civ., nella parte in cui non comprende, tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, in mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto che sia stato procreato dalla stessa persona; e ciò sia non concorrendo altri parenti, sia concorrendo il genitore naturale).

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