Corte cost. del 1976 numero 260 (29/12/1976)


E' costituzionalmente illegittimo,- per contrasto con l'art. 42, comma 3, Cost. - l'art. 147, commi 1 e ultimo, del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, nella parte in cui tale norma, senza prevedere un indennizzo, consente che vincoli di destinazione preordinati all'espropriazione siano imposti sui beni di proprietà privata dai piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale disciplinati dagli art. 146 e 147 dello stesso t.u., senza prefissione di un termine di durata.

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