Corte cost. del 1972 numero 8 (19/01/1972)


L'attribuzione allo Stato delle indennità dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilità che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennità, l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, è pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.

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