Individuazione della categoria dei soggetti rappresentanti (rappresentazione)



L'art.468 cod.civ. , dedicato alla considerazione dei soggetti coinvolti nel fenomeno della rappresentazione, riferisce l'efficacia dell'istituto a favore dei discendenti nella linea retta dei figli anche adottivi (e non più "legittimi, legittimati o adottivi" nota1), nella linea collaterale dei fratelli e delle sorelle del defunto. Detti soggetti identificano la categoria dei c.d. rappresentanti, che si specifica ulteriormente considerando il tenore dell'art.467 cod.civ. , ai sensi del quale "La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente...". Quest'ultima disposizione, già emendata per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost., 79/69 ) e della successiva legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 che ne aveva novellato il I comma con il riferimento anche alla parentela naturale nota2 attualmente non distingue più alcuna specie di "discendenti".

Mai invece (neppure nell'ipotesi di mancanza in concreto di una discendenza del rappresentato) non riveste la qualità di rappresentante il coniuge di colui che non abbia potuto o voluto accettare l'eredità. La questione di legittimità costituzionale relativa alla formulazione della norma qui in esame è stata reputata manifestamente inammissibile dal Giudice delle Leggi (Corte Cost., 15/06 ).

Note

nota1

La norma si riferisce all'adozione speciale. Per effetto di questa, infatti, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante, instaurando anche rapporti di parentela con gli ascendenti dell'adottante. In esito alla riforma della filiazione, a far tempo dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 154/2013, non sussiste più la categoria dei figli legittimati. Non è più attuale dunque la lettura della norma di cui all'art.468 cod.civ. come da integrare con il riferimento anche i discendenti legittimati (Terzi, Rappresentazione, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.164). La norma che li equiparava a quelli legittimi è stata infatti abrogata (art.280 cod.civ.).
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nota2

Doveva però trattarsi di figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati tali, essendo il riconoscimento lo strumento che attribuisce rilevanza giuridica alla filiazione al di fuori del matrimonio (Moscati, voce Rappresentazione, in Enc.dir., p.661). Ne segue che i figli non riconoscibili non possono essere rappresentanti (ma neppure rappresentati, avendo l'assegno vitalizio ad essi spettante natura di legato ex lege di carattere personale, il che escluderebbe l'operatività della rappresentazione (Perego, La rappresentazione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.V, t.2, Torino, 1982, p.100).
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Bibliografia

  • MOSCATI, Rappresentazione, Enc. dir., 1987
  • PEREGO, La rappresentazione, Torino, Tratt. Dir. priv., dir. da Rescigno, 1982
  • TERZI, Rappresentazione, Padova, Successioni e donazioni a cura di rescigno, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 138-2014/C, Fratelli adottivi e rappresentazione
  • Quesito n. 483-2012/C, Rappresentazione e adozione
  • Quesito n. 529-2007/C, Adozione speciale e diritti successori, limiti alla rappresentazione
  • Successione per rappresentazione ed esclusione del coniuge

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