Caratteri dell’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso. (Cass. Civ., Sez. II, n. 4143 del 15/03/2012)

In tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l’altro, alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.
Per ritenere sussistente l’autorizzazione in caso di contratto con se stesso, è essenziale la certezza che vi sia stata piena consapevolezza della situazione di conflitto. In altre parole, si può affermare che è sufficiente senza altre specificazioni, perché vi sia valida autorizzazione, la conoscenza della stipula con se stesso che il rappresentante va a intraprendere, ma è necessario che sia certa la consapevolezza da parte del rappresentato di questo particolare tipo di conflitto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il contratto nel quale il rappresentante assuma parte sostanziale, cumulando la funzione di procuratore anche quella di soggetto direttamente interessato nella stipulazione, è di norma annullabile per conflitto di interessi.
Si fa eccezione a tale regola soltanto quando il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentante ad "entrare" in proprio nella pattuizione. La pronunzia in esame assume in considerazione proprio i requisiti di tale autorizzazione.

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