Cass. Civ., Sez. II, n. 6398 del 21 marzo 2011. Caratteristica dell' autorizzazione specifica data dal rappresentato ex art. 1395 c.c. ai fini dell'esclusione dell'annullabilità del contratto

L'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 c. c., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se è vero che il rappresentante è tale perché sostituisce con la propria determinazione volitiva il rappresentato, determinando il contenuto dell'atto negoziale e che il nunzio invece è colui che riferisce di un contenuto predeterminato dell'altrui volizione, ci si può interrogare sul senso da annettere alla decisione che si commenta. Infatti una cosa sembrerebbe essere l'autorizzare il procuratore a concludere un contratto con se stesso, altra cosa predeterminarne i contenuti. In quest'ultima ipotesi non parrebbe neppure sussistere una fattispecie rappresentativa, piuttosto dovendo parlarsi di ambasceria.

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