Contratto con se stesso e conflitto di interessi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19229 del 20 agosto 2013)

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c. c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono le ipotesi di esclusione del conflitto di interessi che naturalmente evoca il contratto con sè stesso (vale a dire quel contratto nel quale il procuratore "entra" in proprio quale parte, venendo a d assumere tale ruolo in antitesi con la protezione degli interessi di colui che gli ha conferito i poteri di rappresentanza). Quando infatti gli elementi del contratto siano predeterminati oppure nel caso in cui il rappresentato abbia specificamente contemplato l'ipotesi dell'assunzione di parte contrattuale del procuratore viene meno la presunzione di conflitto che altrimenti deve essere vinta da costui, in difetto di che il contratto è affetto da annullabilità.

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