Codice Civile art. 1719


§2 Delle obbligazioni del mandante (MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO)
1. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l' esecuzione del mandato e per l' adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1719"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti