Codice Civile art. 1720


SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
1. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
2. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell' incarico.

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